PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - 1. Precludono il riconoscimento della cittadinanza ai sensi delle lettere a), b), d), e), f), g) ed i) del comma 1 dell'articolo 9:

          a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

          b) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

      2. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
      3. Il riconoscimento della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, qualora sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a)».

Art. 2.

      1. L'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - 1. La cittadinanza è riconosciuta con atto del prefetto competente per territorio, denominato "attestato di riconoscimento della cittadinanza italiana", a richiesta dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare».

Art. 3.

      1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. Il prefetto competente per territorio respinge l'istanza di riconoscimento

 

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della cittadinanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste all'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, è richiesto il parere conforme del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo due anni dall'emanazione del relativo provvedimento.
      2. L'emanazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza medesima, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di un anno.
      3. L'attestato di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 7 non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica dell'attestato medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato».

Art. 4.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «1. La cittadinanza italiana è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza:

          a) allo straniero o all'apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;

          b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano;

          c) allo straniero minorenne adottato da cittadino italiano;

          d) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno tre anni alle dipendenze dello Stato italiano;

          e) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

 

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          f) all'apolide che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

          g) allo straniero che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

          h) ai figli di stranieri nati sul territorio della Repubblica;

          i) al coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sei mesi ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale».

Art. 5.

      1. L'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - 1. A coloro che hanno perduto la cittadinanza, la stessa è nuovamente riconosciuta se:

          a) avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiarano di volerla riacquistare, sempre che abbiano stabilito la residenza da un anno nel territorio della Repubblica e dimostrino di avere abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12;

          b) dichiarano di volerla riacquistare e hanno stabilito o stabiliscono, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

          c) assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, dichiarano di volerla riacquistare;

          d) è decorso un anno dalla data in cui hanno stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

 

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      2. Nei casi indicati al comma 1, lettere b), c) e d), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con atto del prefetto competente per territorio in presenza di gravi e comprovati motivi e previo conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite».

Art. 6.

      1. L'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - 1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto attiene all'esercizio dei diritti civili.
      2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge».

Art. 7.

      1. Gli stranieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, qualora l'adozione sia revocata, conservano la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza può comunque rinunciare alla cittadinanza italiana, anche se riacquistata, entro un anno dalla revoca stessa.
      2. I figli minorenni di coloro ai quali è riconosciuta la cittadinanza ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, acquistano la cittadinanza italiana e, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
      3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, si

 

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applicano anche agli adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

      1. Il termine per la definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
      2. Il riconoscimento della cittadinanza o il suo eventuale riacquisto, hanno effetto, salvo quanto stabilito all'articolo 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestato di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 5 feb- braio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 9.

      1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista la cittadinanza straniera conserva quella italiana, ovvero può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero.
      2. Lo straniero che acquista la cittadinanza italiana può conservare la propria cittadinanza di origine, in conformità alla legge dello Stato di appartenenza, ovvero può comunicare all'ufficiale dello stato civile o alla competente autorità consolare italiana la rinuncia alla cittadinanza di origine.

Art. 10.

      1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 10, 11 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nonché il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362.

 

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      2. Restano salve le norme più favorevoli previste da leggi o accordi internazionali in vigore per l'Italia.
      3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della medesima legge.